Reddito di libertà per donne vittime di violenza: cos’è e come richiederlo

‘Reddito di libertà’: cos’è
Il “Reddito di Libertà” è un contributo straordinario – introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020 e disciplinato con un Dpcm a firma del ministro per le Pari Opportunità – erogato dall’INPS e destinato alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.
Obiettivo della misura
L’obiettivo della misura è quello di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione e consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi.
Il Reddito di Libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la
riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori; inoltre non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).
A chi è destinato
Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Come presentare domanda
La domanda per il Reddito di Libertà deve essere presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, sarà poi l’operatore comunale a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di
presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it.